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Legge 27/02/2002 n. 162. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6. 3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato Decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economicofinanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscos- sione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002. 5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonchè quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico. 6. La determinazione della percentuale di riscossione nonchè le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003. 7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della Legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1 gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1 gennaio 2003". Art. 16-sexies. - (Contributo straordinario al CONI). 1. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 17, al comma 1, la parola: "agevolazione" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e sono soppresse le parole: ", alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento". Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti: "Art. 17-bis. - (Disposizioni per la copertura finanziaria) 1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" capitolo 3555 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17-ter. -(Contributo a favore dell'Associazione Festival Internazionale "Città di Trento"). 1. All'Associazione Festival Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a Trento, è assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival Internazionale della montagna "Città di Trento". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". La rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di iva, di trasferimento di beni demaniali, di giustizia tributaria, di funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di contributi ad enti e associazioni e norme finali" . Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni". |
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